Statuto dell’ASSOCIAZIONE GENITORI CESARI

Associazione di promozione sociale

Articolo 1

 Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1.    È costituita l’Associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE GENITORI CESARI di seguito chiamata per brevità “Associazione”. L’associazione è apartitica e apolitica.

1.2.    L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3.    L’associazione ha sede nel Comune di Milano via Cesari 38; il cambio di sede sociale non comporta modifica statuaria se avviene nel medesimo comune.

1.4.    La durata dell’Associazione è illimitata.

1.5.    L’Associazione adotta come riferimento legislativo la L.R. n. 01/08 e la Legge 383/00.

Articolo 2

Finalità e attività

2.1.    L’Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2.    In particolare l’Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

  • formative, culturali, ricreative, artistiche, ludico-sportive, sociali e solidaristiche.

2.3.    Per la realizzazione delle suddette finalità l’associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

  • essere un punto di riferimento per le famiglie degli alunni
  • promuovere la collaborazione tra la scuola e le famiglie nel totale rispetto dei rispettivi ruoli
  • supportare e sostenere le iniziative ed i progetti scolastici in collaborazione con Docenti e Dirigenza Scolastica (come da PTOF) sia dal punto di vista economico che strategico-organizzativo
  • promuovere e/o realizzare attività formative, sociali, artistiche, ricreative, giochi e manifestazioni a carattere sportivo, culturale, a favore del rispetto dell’ambiente e il territorio, ecc. con l’intento di creare momenti di aggregazione tra il territorio, le diverse realtà sociali, le famiglie e gli alunni
  • rispondere alle richieste di collaborazione del Dirigente Scolastico e del Corpo Docenti attivando la partecipazione dei genitori alle iniziative promosse della scuola.
  • operare in collaborazione con il Consiglio di Istituto e gli altri enti del territorio in relazione al miglior perseguimento delle finalità istituzionali
  • ricercare il rapporto con le altre associazioni;
  • divulgare informazioni in merito ai progetti ed alle iniziative promosse dalla Scuola e dall’Associazione per le famiglie della scuola stessa, attraverso strumenti e materiali digitali o cartacei, come ad esempio il sito web, la newsletter, i canali social, i volantini, ecc.
  • promuovere la raccolta fondi o finanziamenti finalizzati alle attività e/o progetti extra-scolastici, collaterali e/o il supporto delle attività e/o progetti scolastici
  • sostenere il diritto allo studio, anche attraverso azioni solidali verso le famiglie in difficoltà

2.4.    L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.5.    In caso di particolare necessità, l’associazione può avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.6.    L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3

Criteri ammissione associati

3.1.    Possono aderire all’Associazione tutti i genitori dei bambini frequentanti la Scuola Primaria Duca degli Abruzzi sita in Milano via Cesari 38, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2.    Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato

3.3.    È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e l’adesione all’associazione ha durata annuale.

3.4.    L’Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.

3.5.    Sono associati coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

3.6.    Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa.

Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

4.1.    La qualifica di associato si perde allo scadere dell’anno scolastico ed è rinnovabile tramite comunicazione al Consiglio Direttivo in cui si esprime la volontà di rimanere associato.

4.2.    La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.3.    L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

4.4.    Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione per gravi fatti a carico dell’associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione.

4.5.    Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.

4.6.    L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

5.1.    Gli associati hanno diritto a:

  • frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
  • partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni, votare direttamente;
  • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  • discutere e approvare i rendiconti economici;
  • essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell’associazione;
  • eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

5.2.    Gli associati sono tenuti a:

  • osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
  • contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
  • svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell’associazione.

5.3.    Secondo quanto previsto dall’art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l’uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. Sono pertanto ammesse al massimo 2 deleghe.

Articolo 6

Organi dell’Associazione

6.1.    Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli Associati
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Vice Presidente
  • il Tesoriere
  • il Segretario

6.2.    Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Garanti.

6.3.    Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di due anni.

6.4.    Agli associati ed a coloro che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il solo rimborso delle spese eventualmente sostenute e concordate con il Consiglio Direttivo.

Articolo 7

L’Assemblea degli associati

7.1.    L’assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

7.2.    L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro il 30 novembre e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’associazione.

7.3.    La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

7.4.    L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l’anno successivo;
  • deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
  • esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  • deliberare in merito agli indirizzi ed al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  • deliberare in merito al regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;

7.5.    L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.

7.6.    Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 14.

7.7.    L’assemblea è convocata, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite mezzo cartaceo o digitale anche elettronico. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza

7.8.    In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.

7.9.    In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.10Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti gli associati

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1.    Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 fino ad un massimo di 11 Consiglieri eletti dall’Assemblea tra i propri Soci, da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e resta comunque in carica fino all’elezione del nuovo direttivo e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.2.    Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente il Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

8.3.    Il Consiglio Direttivo viene convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri o su convocazione del Presidente.

8.4.    Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale della seduta a cura del Segretario che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

8.5.    Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
  • esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
  • eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
  • nominare il Segretario e il Tesoriere; queste due cariche sono per elezione del consiglio direttivo
  • deliberare circa l’ammissione degli associati;
  • deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
  • presentare all’Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività svolta inerente al medesimo.

8.6.    Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del biennio devono dare priorità alle eventuali riserve votate ma non elette al Consiglio Direttivo, in caso di mancanza di queste ultime si effettua l’elezione di un nuovo membro (e comunque fino raggiungimento minimo dei Consiglieri) tramite Assemblea Ordinaria. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Il Presidente

9.1.    Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di due anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2.    Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute.

9.3.    È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4.    È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5.    In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Articolo 10

Collegio dei Garanti

10.1L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del biennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2. Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

10.3.  L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l’esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11

Collegio dei Revisori dei Conti

11.1L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da due componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

11.2Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del biennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.3Il Collegio:

  • elegge tra i suoi componenti il Presidente;
  • esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
  • agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
  • può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
  • riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 12

Il Patrimonio sociale

12.1.  Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
  • i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
  • contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • fondo di riserva.

12.2Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da convenzioni;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Articolo 13

Il Bilancio

13.1.  L’esercizio sociale decorre dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno.

13.2Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno agosto dell’anno.

13.3Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro il 30 novembre di ogni anno

13.4Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede per i 15 giorni precedenti l’assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

13.5È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’associazione.

13.6L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 14

Modifiche dello statuto e scioglimento dell’associazione

14.1Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea Straordinaria da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea Straordinaria qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

14.2Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

14.3Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

14.4In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

Articolo 15

Disposizioni finali

15.1.  Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e in particolare alla L.R. 01/08, alla L. 383/00 e al Codice Civile.